LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso per regolamento
preventivo  di  giurisdizione  iscritto  al  n. 10412/2000  del  R.C.
AA.CC.,  proposto  da  Belfrontizio S.r.l., in persona del presidente
p.t.  Rosa  Leotta,  elettivamente  domiciliata  in  Roma, via Isonzo
n. 50,   presso   lo   studio  dell'avv.  Giovanni  Compagno  che  la
rappresenta  e  difende come da procura per notaio Antonio D'Amico in
Acireale del 2 maggio 2000, rep. n. 117165, ricorrente;
    Contro  comune  di  Acireale,  intimato, in relazione al giudizio
(r.g.  n. 13315/1999)  pendente  avanti  il  Tribunale  di  Catania -
Sezione distaccata di Acireale.
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6 aprile 2001 dal cons. dott. Antonino Elefante.
    Sentito l'avv. Martino per delega dell'avv. Compagno.
    Udito  il p.m. in persona del sost. proc. generale dott. Domenico
Iannelli  che  ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del
giudice amministrativo.

                        Considerato in fatto

    La  Belfrontizio  s.r.1.,  con  sede in Acireale, propone ricorso
(notificato  in data 8 maggio 2000) alle sezioni unite della Corte di
cassazione  per  regolamento  preventivo  di giurisdizione al fine di
conoscere, sebbene lasci intendere di propendere per la giurisdizione
del  giudice amministrativo, a quale autorita' giudiziaria appartenga
la controversia instaurata contro il comune di Acireale, avendo adito
contemporaneamente   (il   29 novembre   1999)   sia   il   Tribunale
amministrativo  della  Sicilia, sezione distaccata di Catania, sia il
Tribunale  civile  di  Catania,  sezione  distaccata  di  Acireale, e
chiesto,  in  entrambi  i  giudizi, il risarcimento dei danni da essa
attrice patiti a seguito di preteso inadempimento di quel comune alla
convenzione  di lottizzazione stipulata in data 30 ottobre 1989, e in
subordine il pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa.
    Con  tale  convenzione,  afferma  la soc. Belfrontizio, era stato
pattuito   che  essa  avrebbe  eseguito  la  lottizzazione  per  fini
edificatori  su  di  un'area  di  sua  proprieta'  sita nel comune di
Acireale mediante la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione,
specificamente  elencate  nell'art. 5 (rete viaria, fosse biologiche,
rete  di  approvvigionamento  idrico,  di  distribuzione  di  energia
elettrica   e  di  illuminazione  pubblica,  rete  telefonica,  spazi
destinati  a  verde  attrezzato e a parcheggio, etc.), le quali erano
state  puntualmente eseguite e trasferite gratuitamente al comune. Ma
l'istanza  di  essa  societa'  del  31  gennaio  1997  di concessione
edilizia   relativamente   al   lotto   n. 25,  facente  parte  della
lottizzazione,   non   veniva   accolta  dal  comune,  il  quale  con
raccomandata  del  17 aprile 1997 comunicava che la pratica era stata
archiviata a causa della non efficacia del P.R.G. della zona.
    Aggiunge la soc. Belfrontizio che a causa del mancato adempimento
del comune essa ha subito enormi danni consistenti nel lucro cessante
costituito dalla mancata utilizzazione edilizia - sia in via diretta,
sia  mediante  vendita a terzi - dei lotti in cui si e' articolata la
lottizzazione  medesima,  sia  per  le  cospicue spese occorse per la
pratica  e  la  realizzazione  di  tutte  le  opere di urbanizzazione
primarie  e secondarie, sia per il mancato godimento del prezzo della
vendita dei lotti, nonche' per la perdita della destinazione agricola
del terreno a causa delle infrastrutture realizzate.
    Fa  presente  la soc. Belfrontizio che il ricorso per regolamento
viene  proposto  perche'  il  comune  di Acireale, nel costituirsi in
giudizio  davanti  al  Tribunale  civile  di  Catania, ha eccepito il
difetto  di  giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che
la  controversia  vada  devoluta al giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. del 31 marzo
1998,  n. 80  (ora  art. 7,  lett.  b,  della  legge  21 luglio 2000,
n. 205), in materia urbanistica, edilizia e uso del territorio.
    Osserva, infine, che, stante le diverse posizioni ed oscillazioni
tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il ricorso viene proposto
anche  perche' non sono certi i confini della giurisdizione esclusiva
del  Tribunale  amministrativo  regionale in tema di risarcimento del
danno ingiusto e di arricchimento senza causa.
    Il comune di Acireale non si e' costituito.

                       Considerato in diritto

    Come  risulta  dalla  suddetta  esposizione  la controversia trae
origine  dalla  convenzione  di  lottizzazione  stipulata  in data 30
ottobre  1989  tra  il  comune  di  Acireale  e la soc. Belfrontizio,
lamentando  quest'ultima  l'inadempimento  del  comune e chiedendo il
risarcimento del danno.
    Cio' comporta, ad avviso del collegio, che occorre aver riguardo,
ai  fini  della questione di giurisdizione, alla normativa scaturente
dal combinato disposto degli artt. 34 e 35, comma 1, del d.lgs. n. 80
del  1998,  disponendo  l'art. 34,  nei  primi  due commi, che: "Sono
devolute  alla  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie  aventi  ad  oggetto  gli  atti,  i  provvedimenti  ed i
comportamenti  delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica
ed   edilizia".  "Agli  effetti  del  presente  decreto,  la  materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
    L'art.  35,  primo  comma, a sua volta, sancisce che: "Il giudice
amministrativo,  nelle  controversie  devolute alla sua giurisdizione
esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la
reintegrazione   in   forma   specifica  il  risarcimento  del  danno
ingiusto".
    Non  v'e'  dubbio  che  in  tale disciplina (come sostenuto dalla
ricorrente  societa'  Belfrontizio)  va ricondotta la controversia in
esame,  atteso  che risulta proposta in via principale domanda avente
ad  oggetto  risarcimento  del  danno  per  comportamento  della P.A.
(omesso  rilascio  di  concessione edilizia) nella fase di attuazione
del  piano  di  lottizzazione,  costituente  strumento urbanistico di
dettaglio  concernente  l'uso del territorio, in relazione alla quale
va  affermata, ai sensi delle suindicate disposizioni, e tenuto conto
dell'instaurazione del giudizio successivamente al 30 giugno 1998 (ai
sensi   dell'art. 45,   comma   18,   d.lgs.   n. 80  del  1998),  la
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo, vertendosi in
materia urbanistica.
    Il  fatto  che  la  controversia  involga anche la convenzione di
attuazione  del  piano  di  lottizzazione (secondo lo schema previsto
dall'art. 28  della  legge  17  agosto 1942, n. 1150, come modificato
dall'art. 8  della  legge  6  agosto  1967,  n. 765)  non  vale a far
ritenere  applicabile  l'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241  (che  attribuisce  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice
amministrativo  le controversie in materia di formazione, conclusione
ed  esecuzione  degli  accordi  conclusi dall'amministrazione con gli
interessati  al  fine  di  determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento  finale  o  in  sostituzione  di  questo),  atteso  che
all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 va attribuita, in ragione della
sua  specificita' di norma sulla giurisdizione in materia urbanistica
ed  edilizia  e  della  sua tendenziale onnicomprensivita', efficacia
derogatoria,  ai  fini  della  attribuzione della giurisdizione sulle
controversie  in  materia  di  urbanistica,  rispetto  alla normativa
precedente, ivi compresa quella dettata dal citato art. 11 (che eleva
a  criterio  di attribuzione non gia' la "materia" sulla quale incide
il  provvedimento  finale,  bensi'  la  peculiare tipologia dell'atto
destinato   al   perseguimento   del  pubblico  interesse,  che  deve
consistere  in un "accordo"), in quanto applicabile anche all'ipotesi
di accordi conclusi in materia urbanistica.
    Parimenti  non  e'  piu' attuale il riferimento all'art. 16 della
legge   28   gennaio   1977,   n. 10,   che   attribuiva  al  giudice
amministrativo i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti con i
quali  la concessione edilizia viene data o negata, nonche' contro la
determinazione  e  liquidazione  del  contributo  di urbanizzazione e
delle  sanzioni  amministrative.  Anche  tale  norma  (nel cui ambito
peraltro  neppure  rientrerebbe  la controversia in esame, in ragione
dell'oggetto   principale   della   pretesa  azionata)  deve  infatti
ritenersi  sostituita  dalla  successiva specifica disciplina dettata
dall'art. 34  del  d.lgs.  n. 80  del 1998 circa l'attribuzione della
giurisdizione   sulle   controversie   in   materia  di  edilizia  ed
urbanistica.
    Una   volta   cosi'   individuata   la  norma  regolatrice  della
giurisdizione   va  osservato  che  queste  sezioni  unite  (come  da
ordinanza  del  9  marzo  2001)  hanno  ritenuto  non  manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale dei suindicati
artt. 34,  commi 1 e 3, e 35, comma 1, in riferimento agli artt. 76 e
77,  comma  1,  della  Costituzione, per eccesso rispetto alla delega
conferita  con  l'art.  11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo
1997,  n. 59 (questione che, investendo la genesi stessa della norma,
appare  preliminare rispetto a quelle involgenti ulteriori aspetti di
dubbia   legittimita'   costituzionale   della  disciplina  con  essa
introdotta).
    Al  riguardo  circa  la  rilevanza della questione e' sufficiente
rilevare  che  la statuizione sulla giurisdizione postula, per quanto
sopra   osservato,  l'applicazione  proprio  delle  norme  della  cui
legittimita' costituzionale si dubita.
    Mentre  ai  fini della non manifesta infondatezza della questione
vale  quanto  gia'  osservato,  con  la suddetta ordinanza, da queste
sezioni  unite  con  riferimento  alla  pronuncia  di  illegittimita'
costituzionale  adottata  dalla  Corte costituzionale con la sentenza
n. 192/2000,   in   relazione   all'art. 33   dello   stesso  decreto
legislativo,  avente  ad  oggetto  l'attribuzione  alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di
servizi pubblici.
    E'   stato   infatti   rilevato  che:  "con  la  citata  sentenza
n. 292/2000,  esaminando la questione di legittimita' costituzionale,
per  eccesso  di delega, del gia' menzionato art. 33 del d.lgs. n. 80
del  1998, la Corte costituzionale ha individuato finalita' ed ambito
dell'art. 11,  comma  4,  lettera g), della legge di delega n. 59 del
1997  (norma  che  contempla,  dopo  aver  previsto la devoluzione al
giudice  ordinario  delle  controversie  sui  rapporti  di lavoro dei
dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni,   "la   contestuale
estensione   della  giurisdizione  del  giudice  amministrativo  alle
controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi  comprese  quelle  relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia,  urbanistica  e di servizi pubblici"), ritenendo: a) che il
compito  assegnato  al  legislatore  delegato era quello di procedere
alla  "estensione" della giurisdizione amministrativa gia' esistente,
al  fine  di  rendere  piena ed effettiva la tutela del cittadino nei
confronti  della  pubblica  amministrazione,  concentrando innanzi al
giudice  amministrativo  - nell'esercizio della giurisdizione, sia di
legittimita'  che  esclusiva,  di cui era gia' titolare in materia di
edilizia,  urbanistica  e  servizi  pubblici  -  non solo la fase del
controllo di legittimita' dell'azione amministrativa, ma anche quella
della   riparazione   per  equivalente,  evitando  la  necessita'  di
instaurare   un  successivo  separato  giudizio  innanzi  al  giudice
ordinario;   b)   che  oggetto  normativamente  individuato  di  tale
estensione,  ai  fini  della cennata concentrazione, erano i "diritti
patrimoniali  conseguenziali",  in  esso compreso il risarcimento del
danno;  c)  che  le  tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi
pubblici costituivano l'ambito all'interno del quale la giurisdizione
amministrativa doveva essere estesa".
    "Cio'  posto,  la  Corte costituzionale ha ritenuto l'art. 33 del
d.lgs.  n. 80  del  1998 - disposizione che, nel comma 1, ha devoluto
alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo tutte le
controversie  in  materia  di  pubblici  servizi, ivi compresi quelli
afferenti  al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato
mobiliare,    al    servizio   farmaceutico,   ai   trasporti,   alle
telecomunicazioni  e  ai  servizi di cui alla legge 14 novembre 1995,
n. 481, e, nel comma 2, ha formulato una elencazione non tassativa di
tali controversie - viziato per eccesso di delega, poiche' l'art. 11,
comma  4,  lettera  g),  della  legge  n. 59  del 1997 non consentiva
l'ampliamento    della    giurisdizione    esclusiva    del   giudice
amministrativo  all'intero  ambito della materia dei servizi pubblici
realizzato dall'art. 33".
    "Ad  avviso di queste sezioni unite anche gli artt. 34, commi 1 e
2,  e 35, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano esorbitare, per
ragioni  analoghe a quelle considerate dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 292/20000, dall'ambito della delega".
    "Le  norme, nel loro combinato disposto, non si limitano infatti,
in  attuazione delle delega conferita con l'art. 11, comma 4, lettera
g), della legge n. 59 del 1997, ad estendere alle controversie aventi
ad  oggetto  diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle
relative  al  risarcimento  del  danno,  la giurisdizione generale di
legittimita'  o esclusiva gia' spettante al giudice amministrativo in
materia  edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di
giurisdizione,  esclusiva  e  piena (in quanto estesa alla cognizione
delle  questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto), che
abbraccia  l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti,
provvedimenti e comportamenti (e quindi l'intera gamma delle condotte
positive, espresse con atti formali o con attivita' materiali, ovvero
omissive)  delle  amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed
edilizia.  Ambito  che  appare  suscettivo  di  tendenziale ulteriore
estensione,  in ragione della amplissima definizione dei limiti della
materia urbanistica (non compresa nella delega), nel senso che questa
concerne  "tutti  gli aspetti dell'uso del territorio". E cio' sembra
realizzare un eccesso rispetto ai limiti oggettivi della delega".
    "Va, infine, precisato che non influisce sulla ritenuta rilevanza
della  questione  la  sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205, che,
all'art. 7,  recante "Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80",  ha  sostituito l'art. 34 riproducendone il contenuto (ma con
una  integrazione  nel  comma  1, che vale ad attribuire carattere di
novita' alla disciplina)".
    "La  nuova  legge,  come  affermato  da queste sezioni unite, con
sentenze   in   corso  di  pubblicazione,  non  ha  invero  efficacia
retroattiva,  in  difetto  di espressa previsione in tal senso, ma si
applica  soltanto  ai  giudizi  instaurati  successivamente  alla sua
entrata  in  vigore  (salvo  l'effetto  convalidante,  in ragione del
principio   desunto   dalla   finalita'   della   disciplina  dettata
dall'art. 5  c.p.c.,  per i giudizi in corso gia' pendenti davanti al
giudice  amministrativo,  che  nella  specie  non  puo' evidentemente
operare)".